Art. 10.
(Istituzione e compiti della Commissione consultiva per i medicinali omeopatici, i medicinali tradizionali di origine vegetale e i rimedi non convenzionali).

      1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 nell'ambito della Commissione permanente è istituita la Commissione consultiva per i medicinali omeopatici, i medicinali tradizionali di origine vegetale e i rimedi non convenzionali utilizzati per l'esercizio delle professioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 dell'articolo 6.
      2. La Commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive per quanto riguarda la trattazione da parte degli organi competenti delle questioni relative ai medicinali e ai rimedi di cui al medesimo comma 1 ed esprime pareri al Ministro della salute sui provvedimenti di competenza in materia di:

          a) definizione dei criteri di qualità, di sicurezza e di efficacia richiesti;

          b) rilascio, ove previsto, dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

          c) recepimento delle direttive emanate dall'Unione europea concernenti i medicinali e i rimedi di cui al comma 1;

          d) modalità di esecuzione delle prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche atte ad accertare i previsti requisiti di qualità, di sicurezza e di efficacia;

          e) istituzione dell'inventario dei rimedi non convenzionali utilizzati in Italia per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 e relativo regime di fornitura.

 

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      3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere obbligatorio della Commissione permanente, stabilisce le modalità di funzionamento nonché le ulteriori competenze della Commissione di cui al comma 1 sulla base dei princìpi di cui alla presente legge e alla normativa vigente.